Legnano 2006: i Nas scoprono un Odontotecnico mentre lavora in uno studio odontoiatrico legalmente autorizzato ed intestato ad un iscritto all’Albo e denunciano sia l’abusivo (Odontotecnico) che il titolare dello studio (Odontoiatra). Il primo ammette la colpa e patteggia la solita sanzione, il dentista sceglie la difesa in tribunale e a quanto pare fa bene perché il giudice lo assolve accogliendo la tesi della difesa che sosteneva che l’odontotecnico esercitava a sua insaputa. Il Giorno del 1.10.2009 “il giudice ha rigettato la richiesta di condanna avanzata dal pubblico ministero e avallato quella d’assoluzione proposta dall'avvocato della difesa in quando non è stato provato che l'odontoiatra fosse a conoscenza delle attività che l’abusivo svolgeva all'interno dell'ambulatorio in sua assenza”. “A suffragare la tesi difensiva –continua l’articolo- vi è inoltre il fatto che i due fossero soci e l'ambulatorio fosse situato nello stesso palazzo in cui si trovava il laboratorio usato regolarmente dall’odontotecnico per realizzare le protesi che sarebbero poi state impiantate ai pazienti”.Ricapitolando: il dentista non essendo presente in studio non poteva sapere che l’odontotecnico, suo socio, curava i denti di alcuni pazienti quando lui non c’era.Binasco (Milano) 2006 I Nas, durante il controllo ad un centro odontoiatrico, scoprono un diplomato odontotecnico intento a curare un paziente. Denunciato abusivo e direttore sanitario dello studio. L’abusivo ammette le colpe e patteggia mentre il direttore sanitario preferisce difendersi in sede giudiziaria. Al termine del dibattimento il giudice assolve il direttore sanitario per non aver commesso il fatto. La Provincia Pavese del 23 settembre 2009: “la difesa ha sottolineato, nel corso del dibattimento, la buona fede del direttore sanitario, che non era consapevole della presenza dell’odontotecnico all’interno dello studio. Quel venerdì di tre anni fa, quando i Nas avevano fatto irruzione nella struttura medica, l’odontotecnico era al lavoro, ma quello stesso giorno il direttore sanitario era assente. I testimoni chiamati a deporre lo hanno confermato”.Anche in questo caso il direttore sanitario è stato assolto perché non sapeva chi lavorava nel suo studio.
Trieste, 2007. I Nas vengono chiamati ad indagare su di un centro odontoiatrico a seguito della denuncia di alcuni pazienti scontenti e dopo mesi di indagini e sentiti molti pazienti che si erano rivolti allo studio, i Carabinieri denunicano un odontotecnico per esercizio abusivo della professione medica ed un dentista per aver favorito l’esercizio illegale della professione. L’odontotecnico patteggia la pena di tre mesi di reclusione tramutata in un’ammenda, il dentista preferisce andare al dibattimento sostenendo la sua innocenza. Il giudice gli da ragione. Il Piccolo di Trieste del 17 luglio 2009. “Il dentista si è protestato innocente fin dall’inizio. All’indomani del blitz dei carabinieri dei Nas aveva dichiarato: ho lavorato in quell’ ambulatorio per solo poche ore la settimana ed ho operato solo io. L’odontotecnico non ha mai messo le mani nella bocca dei miei pazienti”.“La conferma –continua l’articolo- è arrivata nel corso del dibattimento in cui alcuni pazienti hanno riferito di essere stati curati proprio dal dentista e non da altri. I militari avevano scoperto che il medico aveva degli interessi nello studio e per questo era stata ipotizzata dal P.M. l’accusa di concorso in esercizio abusivo della professione. Ora tutto è stato chiarito”.
Sentenza del Tribunale di Milano 15 luglio 2005 n. 8417 chiamato ad esprimersi sul caso relativo a prestazioni di implantologia erogate all’interno di struttura sanitaria autorizzata nella quale il direttore sanitario aveva consentito che le prestazioni venissero erogate da un collaboratore esterno e da un odontotecnico abusivo. Così si esprimeva il giudice: “tante la ben diversa estensione delle attività poste invece in essere da X (odontotecnico) sul paziente non può che affermarsi la totale responsabilità del convenuto Y (direttore sanitario) e ciò non solo per la totale violazione dei doveri di vigilanza connessi al ruolo di direttore sanitario (attività che deve essere svolta su autorizzazione delle competenti autorità amministrative proprio per il rilevante interesse pubblico sotteso al regolare svolgimento della professione medica), ma anche per la completa consapevolezza delle illegittime modalità di esecuzione della prestazione medica, tale da renderlo integralmente partecipe e sostanzialmente coautore dei relativi danni in tale contesto prodotti”.








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